Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, salvo che da essi derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero che concernano armi nucleari, chimiche e batteriologiche o prevedano interventi delle Forze armate italiane fuori dai confini nazionali».